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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA