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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 10 luglio 1960 il contributo annuo ordinario in
favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della
legge 28 luglio 1950, n. 626, e' elevato da lire 20 milioni a lire 50
milioni.