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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge
11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n.
961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente
nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al
31 dicembre 1959 ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11
aprile 1950, n. 207, e 18 luglio 1956, n. 736, hanno vigore, con
effetto dal 1 gennaio 1960, fino al 31 dicembre 1964.