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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola
proprieta' contadina di cui al decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114
e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli atti di
trasferimento di proprieta' e di permuta di fondi rustici fatti a
scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprieta'
coltivatrici contemplate dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e
successive modificazioni, stipulati precedentemente alla entrata in
vigore della presente legge, possono essere regolarizzati ai fini
delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti
interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presentino apposita domanda alla
Intendenza di finanza competente.