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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 1, comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173,
le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1960" sono sostituite con
le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1963".
Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge le parole:
"dopo il 30 giugno 1959" sono modificate in: "dopo il 30 giugno
1962".