Legge Ordinaria n. 1219 del 14/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1960 n. 268)
Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  1, comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173,
le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1960" sono sostituite con
le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1963".
  Nell'ultimo  comma  dell'articolo  2  della stessa legge le parole:
"dopo  il  30  giugno  1959"  sono  modificate in: "dopo il 30 giugno
1962".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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