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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il terzo e quarto comma dell'articolo 2 della legge 17 ottobre
1952, n. 1502, sono sostituiti dal seguente:
"Per gli esercizi successivi a partire dall'esercizio 1959-60, il
contributo stesso sara' annualmente stabilito, con decreto del
Ministro per l'industria e commercio di concerto con quello per il
tesoro, in relazione all'ammontare delle spese effettivamente
sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e,
in ogni caso, non potra' essere superiore al gettito complessivo
derivante dall'introito dei diritti fissi di cui al successivo
articolo terzo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO
TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA