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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 luglio 1959 le misure degli assegni familiari e
del relativo contributo per il settore del credito della Cassa unica
per gli assegni familiari, previste dalla tabella D di cui al testo
unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari,
modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da
quelle stabilite nella tabella allegata alla presente legge.