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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei concorsi generali a cattedre d'insegnamento nelle scuole
secondarie di ogni ordine e grado i posti non ricoperti per mancanza
di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di 70
centesimi saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che nei
concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva
inferiore ai 70 centesimi, abbiano riportato una media di almeno 7
decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6
decimi per ciascuna di essa.