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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a
cattedre negli Istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2
agosto 1952, n. 1132, e' modificato come segue:
Al paragrafo A) e' aggiunta la seguente lettera:
"e) insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento
del 24° anno di eta', in scuole elementari che abbiano il
riconoscimento legale degli studi". Il paragrafo B) e' abrogato:
Dopo il primo comma del paragrafo D) e' aggiunto il seguente:
"Per qualifiche identiche o equivalenti, riportate nell'ultimo
triennio di insegnamento in scuole elementari che abbiano il
riconoscimento legale degli studi, e' attribuito un punteggio pari ai
due terzi di quello previsto dal presente paragrafo D), per
l'insegnamento negli Istituti medi, salva l'eventualita' di concorsi
specifici a cattedre di pedagogia, nel qual caso la qualifica sara'
valutata per intero".
L'ultimo comma del paragrafo D) e' sostituito dal seguente:
"Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a
"sufficiente" non sono computati agli effetti del punteggio dei
titoli didattici di cui al paragrafo A)".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare, come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA