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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari,
eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo
statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di
botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane.
Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie,
prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo
economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione
comunale sull'opportunita' della costruzione delle botteghe e dei
locali di cui al comma precedente, nonche' circa il numero e
l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di
edilizia e di urbanistica.
L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale
dell'artigianato, dovra' emettere il parere entro 30 giorni dalla
richiesta.