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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono periodi di servizio corrispondenti agli anni scolastici
richiesti dalla legge 1 marzo 1957, n. 89, i servizi annuali per i
quali il personale direttivo incaricato della scuola elementare abbia
riportato qualifica, da parte della competente autorita' scolastica,
a termine di legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare, come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA