Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono autorizzate, anche ai fini dell'articolo 30 del regio decreto
8 febbraio 1923, n. 422, le opere necessarie per l'ampliamento del
porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al progetto di
massima 27 agosto 1953, approvato dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici il 10 marzo 1955, ed al progetto di variante 6 giugno 1956
pure approvato dal detto Consiglio il 19 luglio 1956. Tali progetti
sostituiscono, ad ogni effetto, il piano regolatore 30 ottobre 1925,
di cui al regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909.
Sono anche dichiarate di pubblica utilita', le opere che, nel
perimetro considerato dai predetti progetti, sono necessarie per
l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e
attrezzature industriali, per le istituzioni di assistenza e
protezione sociale, ed in genere per pubblici servizi.
Le opere di cui al presente articolo sono considerate, ad ogni
effetto di legge, indifferibili ed urgenti.