Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal giorno della entrata in vigore della presente
legge, l'importo della indennita' e del sussidio straordinario di
disoccupazione di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' elevato per tutti gli
assicurati a lire 300 giornaliere e l'importo della maggiorazione per
ciascun familiare, per il quale essa compete secondo le vigenti
disposizioni, e' elevato a lire 120 giornaliere.