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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle
disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), ivi compresi i
fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non
siasi gia' provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo
1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26
aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di
Arta, Cercivento, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco,
Ligosullo, Ovaro, Paiuzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio,
Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese,
Pontebba, Resia ed Ampezzo.