Legge Ordinaria n. 1254 del 20/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 8 novembre 1960 n. 273)
Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sui  prestiti  concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito
agrario  con  proprie disponibilita' a favore di aziende agricole che
si  trovino  nelle  condizioni  di  cui all'articolo 5 della legge 21
luglio  1960,  n.  739, e per gli scopi in esso previsti, puo' essere
concesso  un contributo dello Stato della misura annua costante del 3
per  cento e del 3,90 per cento in modo da ridurre rispettivamente al
3  per  cento  ed all'1,50 per cento a scalare il tasso d'interesse a
carico  delle  ditte  prestatarie,  conformemente  a  quanto previsto
dall'articolo  6  della legge medesima per operazioni ad ammortamento
quinquennale  a  rata costante alle quali e esteso il beneficio della
riduzione  del  bollo  sulle  cambiali  contemplato  al  sesto  comma
dell'articolo 16 della legge predetta.
  I  prestiti  di  cui  al  precedente  comma  sono  deliberati dagli
Istituti  e  dagli  Enti  previo  parere  del  capo  dell'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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