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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sui prestiti concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito
agrario con proprie disponibilita' a favore di aziende agricole che
si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 della legge 21
luglio 1960, n. 739, e per gli scopi in esso previsti, puo' essere
concesso un contributo dello Stato della misura annua costante del 3
per cento e del 3,90 per cento in modo da ridurre rispettivamente al
3 per cento ed all'1,50 per cento a scalare il tasso d'interesse a
carico delle ditte prestatarie, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 6 della legge medesima per operazioni ad ammortamento
quinquennale a rata costante alle quali e esteso il beneficio della
riduzione del bollo sulle cambiali contemplato al sesto comma
dell'articolo 16 della legge predetta.
I prestiti di cui al precedente comma sono deliberati dagli
Istituti e dagli Enti previo parere del capo dell'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura.