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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I posti d'insegnante elementare del ruolo previsto dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499,
vacanti alla data del 1 ottobre 1959 nei Comuni capoluoghi di
provincia, compresi i posti istituiti entro la stessa data, saranno
attribuiti, nella misura fissata dalla legge 29 giugno 1951, n. 550,
ai vincitori del concorso magistrale bandito dai provveditori agli
studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro
per la pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69.
I posti di cui al precedente comma saranno assegnati, seguendo
l'ordine di graduatoria, con precedenza su quelli del ruolo in
soprannumero eventualmente messi a concorso con il medesimo bando,
giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 27 novembre 1954, n.
1170.
All'attribuzione dei posti di cui al presente articolo potranno
concorrere anche gli insegnanti di ruolo dichiarati vincitori del
concorso bandito il 10 novembre 1958, i quali avessero rinunciato
alla nomina per non aver potuto ottenere l'assegnazione a posti del
Comune capoluogo della provincia.