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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito il "Fondo di assistenza per i finanzieri", al quale
viene conferita la personalita' giuridica.
Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha
sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.