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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in
ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere
concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per
esercizio finanziario.