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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' riconosciuta validita', ad ogni effetto, agli insegnamenti
svolti, agli esami sostenuti ed ai titoli accademici rilasciati per
il corso di laurea in lingue e letterature straniere, istituito
presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di
Catania, con legge della Regione siciliana in data 10 febbraio 1951,
n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di competenza della Regione siciliana relativo alla
soppressione del corso stesso.