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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n.
1079, e' sostituito dai seguenti:
"Le modalita' relative saranno stabilite con decreti del Ministro
per l'interno, di intesa con quelli per il tesoro e per le finanze.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai Comuni con
popolazione non superiore ai 10.000 abitanti acconti provvisori
commisurati: per il 1960, il 50 per cento del gettito realizzato nel
1959 per aumenti applicati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima
della imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia;
per il 1961, al 50 per cento della somma liquidata ai sensi del primo
comma del presente articolo.
Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo di
acconto e' effettuato a carico della compartecipazione dei Comuni
alla imposta generale sulla entrata che verra' disposta a favore
degli Enti interessati con la rata immediatamente successiva
all'accertamento dell'indebito.
I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle
Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche
superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".