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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli
avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956 ed a quelli
temporaneamente assenti dall'Egitto cui gli avvenimenti stessi hanno
reso impossibile il ritorno, nonche' a quelli rimpatriati dalla
Tunisia dal gennaio 1959, per la situazione determinatasi nei loro
confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati
in vigore in quel Paese e sempre che siano in possesso del relativo
attestato rilasciato dalle autorita' consolari, sono estese tutte le
provvidenze spettanti ai profughi secondo le leggi 4 marzo 1952, n.
137, e successive.
Tali provvidenze sono estese anche ai connazionali rimpatriati
dalla Tunisia successivamente alla data di cessazione del
protettorato francese e prima della data del 1 gennaio 1959, purche'
in possesso di una attestazione del Ministero degli affari esteri
comprovante che essi sono stati costretti ad abbandonare la Tunisia
per motivi di emergenza indipendenti dalla loro volonta'.
Le provvidenze stesse sono, inoltre, estese ai connazionali, gia'
dipendenti, dalla soppressa Amministrazione internazionale di
Tangeri, i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e
rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione
della Amministrazione Internazionale e sempre che siano in possesso
di un attestato, comprovante tale loro condizione, rilasciato dal
Ministero degli affari esteri.