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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dalla data nella quale entrera' in vigore il nuovo
catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n.
1249, e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non
sara' provveduto alla revisione generale delle rendite catastali
delle unita' immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unita'
e' determinato applicando alle rendite catastali definite con
riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 i
coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unita'
immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro per le finanze,
sentita la Commissione censuaria centrale.