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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, in
dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, in
Sicilia, in Lucania dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960, in Toscana,
in Emilia e nella provincia di Mantova a sud del Po dall'11 dicembre
1959 al 31 maggio 1960, in conformita' delle disposizioni della legge
28 gennaio 1960, n. 31.
Le domande per la concessione dei contributi devono essere
presentate agli Uffici del genio civile entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.