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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle
province lombarde, costituita ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del
regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5
luglio 1928, n. 1760, e' autorizzata ad emettere, a fronte delle
operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3
del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e successive
modificazioni ed integrazioni, obbligazioni, nominative o al
portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione
all'ammortamento dei mutui.