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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' fissato il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'esercizio
1960-61, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e'
autorizzato a concedere, nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo
unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica,
e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita'
agli enti e societa', previste dalle citate disposizioni, che
costruiscono case popolari.