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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La tassa portuale per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata
nel porto di Venezia, imposta fino al 31 dicembre 1950 con l'articolo
1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella
legge 21 marzo 1926, n. 597, prorogata fino al 31 dicembre 1962 con
il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2073, convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 739, e modificata, per quanto attiene alla
misura, con la legge 27 marzo 1952, n. 198, e' ulteriormente
prorogata fino ai 31 dicembre 1984.
Il provento della tassa, a decorrere dal 1 gennaio 1963, e'
devoluto in parti uguali al Provveditorato al porto di Venezia ed
alla Amministrazione comunale di Venezia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI -JERVOLINO -
PELLA - TAVIANI -
TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA