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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1961, e' abolita l'imposta, comunale sul
bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo
unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni.