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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 e fino a tutto l'anno
scolastico 1965-66, il Ministro per la sanita', di concerto con il
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore
di sanita', puo' autorizzare le Universita', sedi di scuole di
ostetricia annesse alle clinicli e ostetrico-ginecologiche, e le
scuole autonome di ostetricia a istituire scuole professionali per
infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.
Tali scuole sono disciplinate dalle norme vigenti per le scuole
convitto professionali per infermiere, e al loro finanziamento si
provvedera' con il sistema previsto per le scuole autonome di
ostetricia.