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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge e'
obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese
commerciali, nonche' degli ausiliari del commercio, per i quali
ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreche'
l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attivita' della
impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilita' della azienda ed assumano
tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua
gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale
con carattere di continuita';
d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole
imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della
loro attivita' dalle seguenti disposizioni di legge:
1) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito
in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in
genere;
2) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite di
latte;
3) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il
commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da
taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli
esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e
103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie
e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne
i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
4) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante,
parti di piante e semi;
5) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma
ambulante;
6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per
l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure
idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
7) regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive
modificazioni, per il commercio di banane e dei derivati;
8) articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e
del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la
riparazione e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici
e delle loro parti;
9) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio;
10) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e
l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;
L'attivita' puo' essere esercitata in apposito luogo fisso
ovvero in forma ambulante.
Gli ausiliari del commercio, soggetti alla assicurazione
obbligatoria contro le malattie, sono:
a) gli agenti e rappresentanti di commercio e loro familiari a
carico, denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47
del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti
obbligatoriamente all'Ente nazionale assistenza agenti e
rappresentanti di commercio;
b) i mediatori e loro familiari a carico, iscritti negli appositi
ruoli delle Camere di commercio, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 253;
c) i commissionari di commercio.
Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al primo
comma i titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali
nonche' le guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e
portatori alpini autorizzati ai sensi del regio, decreto 18 giugno
1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448,
convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249.
L'obbligo della assicurazione contro le malattie incombe ai
titolari di impresa indicati al primo comma per se', per i familiari,
parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente
nell'azienda, sempreche' non siano soggetti alla assicurazione
obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti, nonche'
per i rispettivi familiari a carico.