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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono istituiti, nell'Esercito, il servizio tecnico del genio, il
servizio tecnico delle trasmissioni, il servizio tecnico chimico
fisico, il servizio tecnico geografico.
Detti servizi tecnici:
presiedono agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti
all'Esercito, nonche' alla realizzazione e alla sperimentizzazione
tecnica dei relativi prototipi;
provvedono all'elaborazione delle condizioni tecniche dei
progetti di capitolati di onere e alla elaborazione dei progetti di
regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso
e la riparazione dei materiali dell'Esercito;
sovraintendono al controllo della produzione e fissano le
direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.
Alla determinazione e ripartizione degli stabilimenti, centri di
studio ed altri enti costituenti i predetti servizi tecnici sara'
provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per il tesoro.