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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo
unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre
1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281,
all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, all'articolo 3
della legge 10 gennaio 1952, n. 16 e all'articolo 1 della legge 15
marzo 1956, n. 237, sono assegnate a partire dall'esercizio
finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso,
lire 74.000.000 da ripartire come segue:
per ciascuno degli esercizi finan-
ziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso
lire 8 milioni....................... L. 48.000.000
Esercizi finanziari:
anno 1966-67................ L. 6.000.000
anno 1967-68................ L. 6.000.000
anno 1968-69................ L. 6.000.000
anno 1969-70................ L. 4.000.000
anno 1970-71................ L. 4.000.000