Legge Ordinaria n. 1509 del 03/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1960 n. 310)
Modificazione dell'art. 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione;
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  L'ultimo  comma dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206,
viene cosi' modificato

  "Le  dichiarazioni  di  debito  rilasciate  da  istituti ed enti di
diritto   pubblico  ai  quali  sia  affidata  la  gestione  di  forme
obbligatorie  di  previdenza  e di assistenza sociale, ai sensi e per
gli  effetti  di cui al successivo articolo 48, sono considerate come
rilasciate da pubbliche Amministrazioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 3 dicembre 1960

                               GRONCHI

                                                  FANFANI - TRABUCCHI

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: GONELLA
 

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