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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206,
viene cosi' modificato
"Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di
diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme
obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per
gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come
rilasciate da pubbliche Amministrazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA