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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365,
e' sostituito dal seguente:
"Nel seno del Comitato nazionale e' costituita una Giunta esecutiva
presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e
composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei
delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in
guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di
altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso".