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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e
rifornimenti per la pesca, previsto dal primo comma dell'articolo 1
della legge 3 maggio 1955, n. 427, e' elevato, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1960-61, a lire 100 milioni.