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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, gia'
prorogati dall'art. 1 della legge 1 maggio 1955, n. 368, sono
ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1964, salvo quanto e'
disposto nell'articolo successivo.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza
consuetudinaria, la data indicata nel primo comma e sostituita da
quella della scadenza consuetudinaria successiva.
La data del 31 dicembre 1960, prevista nel terzo comma dell'art. 1
della legge 1 maggio 1955, n. 368, e' sostituita dalla data del 31
dicembre 1964.