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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1961,
con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato
istitutivo della Comunita' Economica Europea, ratificato con legge 14
ottobre 1957, n. 1203, e secondo i criteri appresso specificati,
provvedimenti preordinati ai seguenti fini:
1) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai
limiti di tempo stabiliti, dall'articolo 14 del Trattato anzidetto,
alle riduzioni daziarie previste dal secondo paragrafo; lettere a) e
b), dello stesso articolo;
2) sospendere interamente o parzialmente, durante il periodo
transitorio previsto per la progressiva instaurazione del Mercato
Comune, la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati
dagli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, del
Trattato stesso;
3) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte rispetto al
limite di tempo stabilito dal primo paragrafo, lettere a) e b),
dell'articolo 23 dello stesso Trattato, al ravvicinamento, ivi
previsto, dei dazi della tariffa doganale italiana verso quelli
della, tariffa doganale comune, ridotti del 20 per cento con le
modalita' indicate nel medesimo articolo ed a condizioni che i dazi
cosi' calcolati non discendano ad un livello inferiore a quello
fissato nella tariffa doganale comune non ridotta;
4) procedere, ai fini dell'instaurazione progressiva della
tariffa doganale comune ai sensi dell'articolo 23 del Trattato anzi
citato, all'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale
nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale comune,
apportando altresi' alle sottovoci stesse, alle note legali ed alle
disposizioni preliminari della tariffa nazionale le aggiunte, le
modifiche e le soppressioni che si renderanno necessarie in
dipendenza della predetta instaurazione della tariffa comunitaria.
5) procedere alla sospensione dei dazi o all'applicazione dei
contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, previsti
dall'articolo 25 del Trattato anzidetto, nonche' differire
l'avvicinamento alla tariffa doganale esterna per taluni settori, in
base all'articolo 26 del Trattato stesso.