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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero della marina mercantile e' costituito dai seguenti
uffici:
1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
2) Direzione generale del naviglio;
3) Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;
4) Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
5) Direzione generale del demanio marittimo e dei poeti;
6) Direzione generale della pesca marittima;
7) Ispettorato tecnico.
I ruoli organici del personale del Ministero della marina
mercantile sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.
I posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale
della, carriera direttiva (ruolo amministrativo) riassorbono
altrettanti posti in soprannumero, conferiti, per la qualifica
stessa, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
I posti recati in aumento nelle qualifiche di archivista e
dattilografo di 1ยช classe della carriera esecutiva, riassorbono
altrettanti posti in soprannumero, che, per la qualifica stessa, sono
stati conferiti in applicazione degli articoli 3, primo e secondo
comma, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 4; dell'art. 366, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e dell'articolo 1 della legge
17 aprile 1957, n. 270.