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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 aprile 1960, le misure degli assegni familiari e
del relativo contributo per il settore della assicurazione della
Cassa, unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E)
allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 798, modificata con legge 14 febbraio 1958, n. 139, sono
sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente
legge.