Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo, ed il secondo comma dell'articolo 190 del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono sostituiti
dai seguenti:
"La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai
messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali,
ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei Comuni che non sono sede di
pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla
notificazione in Comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale
provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione
conferitagli tramite gli uffici delle imposte.
"La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da
parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento".
Fra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 190 del predetto
testo unico sono inseriti i seguenti commi:
"Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene
mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persona di
famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e'
richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del
consegnatario.
"Nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di procedura
civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua, con
le modalita' stabilite dal primo comma, lettera f), dell'articolo 38,
e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso
del deposito e' affisso nell'Albo del Comune".