Legge Ordinaria n. 1556 del 06/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1960 n. 318)
Nuovo termine per la presentazione dei ricorsi in materia di benefici ai combattenti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo della legge
23 febbraio 1952, n. 93, e' concesso un nuovo termine con scadenza al
centottantesimo  giorno  successivo  alla  entrata  in  vigore  della
presente legge.
  I  ricorsi  saranno esaminati da una Commissione centrale unica per
le tre Forze armate, nominata dal Ministro per la difesa;
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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