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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo della legge
23 febbraio 1952, n. 93, e' concesso un nuovo termine con scadenza al
centottantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della
presente legge.
I ricorsi saranno esaminati da una Commissione centrale unica per
le tre Forze armate, nominata dal Ministro per la difesa;