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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di anzianita' dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo
comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura
non inferiore all'importo di tante mensilita' di retribuzione per
quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno
verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le
frazioni di mese superiori a 15 giorni.