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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine stabilito con l'art. 1 della legge 11 maggio 1951, n.
425, per il servizio di Tesoreria provinciale, affidato alla Banca
d'Italia, e' prorogato al 31 dicembre 1970, ferme restando ogni altra
disposizione e pattuizione relative al servizio medesimo.