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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1960, n. 583, e'
prorogato di altri sei mesi e andra' a scadere il 30 giugno 1961.