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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1960 per il personale statale il cui
trattamento per stipendio, paga o retribuzione, esclusi gli aumenti
periodici, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19, o successive modificazioni ed estensioni, non
superi le lire 50.000 mensili lorde, la misura mensile lorda delle
quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 della legge 27 maggio
1959, n. 324 e all'art. 3 della legge 3 marzo 1969, n. 185, e'
aumentata di lire 1000.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, nei casi di cumulo
di stipendio o di stipendi e pensioni ordinarie, si considera
l'importo complessivo dei predetti emolumenti, esclusi gli aumenti
periodici di stipendio.