Legge Ordinaria n. 1564 del 22/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1960 n. 318)
Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  A  decorrere  dal  1  ottobre  1960 per il personale statale il cui
trattamento  per  stipendio, paga o retribuzione, esclusi gli aumenti
periodici,  previsto  dal  decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio  1956,  n.  19, o successive modificazioni ed estensioni, non
superi  le  lire  50.000 mensili lorde, la misura mensile lorda delle
quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 della legge 27 maggio
1959,  n.  324  e  all'art.  3  della  legge 3 marzo 1969, n. 185, e'
aumentata di lire 1000.
  Ai  fini dell'applicazione del precedente comma, nei casi di cumulo
di  stipendio  o  di  stipendi  e  pensioni  ordinarie,  si considera
l'importo  complessivo  dei  predetti emolumenti, esclusi gli aumenti
periodici di stipendio.
 

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