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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con
le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097,
e con le modificazioni di cui alla presente legge, sono prorogato al
31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge
stessa prevede una diversa durata.
E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1961 il termine di cui al
primo comma dell'art. 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897.