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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre
1958, le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per
il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa
unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella H) di cui al
testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni
familiari, modificate con la legge 23 dicembre 1957, n. 1348, sono
sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente
legge.