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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli stipendi degli ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie
di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia sono fissati nelle
sottoindicate misure annue lorde iniziali:
Generale di Corpo d'armata e gradi-
corrispondenti....................... L. 3.108.000
Generale di divisione e gradi cor-
rispondenti.......................... L. 2.880.000
Generale di brigata e gradi corri-
spondenti............................ L. 2.400.000
Colonnello e gradi corrispondenti. L. 1.920.000
Tenente colonnello e gradi corri-
spondenti............................ L. 1.584.000
Maggiore e gradi corrispondenti... L. 1.260.000
Capitano e gradi corrispondenti... L. 996.000
Tenente e gradi corrispondenti.... L. 804.000
Sottotenente e gradi corrisponden-
ti in servizio permanente e delle
categorie del congedo trattenuto o
richiamato di autorita'............... L. 660.000
Sottotenente e gradi corrisponden-
ti delle categorie del congedo in
servizio di prima, nomina oppure
trattenuto o richiamato a domanda.... L. 606.000