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La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della
Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che
istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a
Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia, con legge 24
giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a
favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti
nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente
al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nei precedenti interventi
legislativi in materia, le provvidenze indicate nelle lettere a), c),
d) dell'alinea 14 del paragrafo stesso.