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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale
14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 11 del decreto
legislativo 26 marzo 1948, n. 261, e' sostituito dai seguenti:
"E' tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno
dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti,
anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte.
I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti
decorrono dalla data di ciascuna deliberazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA -
TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA