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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il numero 6) dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1952, n. 101,
e' sostituito dal seguente:
"6) da 5 rappresentanti delle imprese industriali commerciali,
agricole, alberghiere, artigianali dell'isola, nominati dal prefetto
di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria
esistenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA -
COLOMBO - FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA