Legge Ordinaria n. 1589 del 12/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1961 n. 2)
Modificazione all'articolo 6 della legge 23 febbraio 1952 n. 101, istitutiva dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  numero 6) dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1952, n. 101,
e' sostituito dal seguente:
  "6)  da  5  rappresentanti  delle  imprese industriali commerciali,
agricole,  alberghiere, artigianali dell'isola, nominati dal prefetto
di   Livorno,  su  designazione  delle  organizzazioni  di  categoria
esistenti".

  La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1960

                               GRONCHI

                                                   FANFANI - SCELBA -
                                                     COLOMBO - FOLCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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